1. La verbalizzazione di qualunque dichiarazione pronunciata in sede di interrogatorio di indagato o di persona a qualunque titolo informata sui fatti non può essere compiuta attraverso l'utilizzo di personal computer o altro strumento di scrittura capace di immagazzinamento di dati, con possibilità di richiamo degli stessi e di loro inserimento in altro testo in stampa.
2. La verbalizzazione degli atti di cui al comma 1 deve avvenire, a pena di nullità dell'atto, a mano o attraverso macchina per scrivere meccanica o, anche, elettrica o elettronica, ma comunque non dotata di alcuna possibilità di memoria, di immagazzinamento di dati e di capacità di ristampare il testo precedentemente digitato.
1. L'indagato o la persona sottoposta a indagini possono richiedere che dell'atto si realizzi anche registrazione sonora.
1. Il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato, con invito esplicito formulato e riportato per esteso a pena di nullità dell'atto nel verbale, insieme alle altre indicazioni di cui all'articolo 136 del codice di procedura penale, deve chiedere all'indagato o alla persona a cui si chiede di rendere informazioni, prima dell'inizio della verbalizzazione, se intende avvalersi
1. A garanzia del contenuto e del corretto svolgimento della assunzione del mezzo di prova, il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato deve essere in grado di effettuare nella sede del proprio ufficio, la registrazione sonora dell'atto, avendo cura di mantenere in perfetta efficienza un impianto o un apparecchio di registrazione sonora.
1. Le spese di acquisto della cassetta di registrazione sono a carico dell'indagato o della persona da ascoltare a sommarie informazioni testimoniali. Esse sono annualmente determinate dal Ministro dell'interno con apposita circolare e sono pagate anticipatamente attraverso l'acquisto di marche da bollo, a garanzia della riservatezza della persona sottoposta ad indagine o alla quale viene richiesto di rendere sommarie informazioni. Le marche acquistate nella misura determinata sono incollate sul verbale dattiloscritto al termine della assunzione dell'atto istruttorio ed annullate con apposito timbro di cui ogni ufficio di polizia giudiziaria deve essere munito e contenente la dicitura «Diritti di registrazione», nonché il timbro dell'ufficio e la firma dell'ufficiale di polizia giudiziaria operante. Nei casi di urgenza, qualora non sia possibile procedere all'acquisto delle marche da bollo da parte della persona sottoposta ad interrogatorio, l'ufficiale di polizia giudiziaria procede comunque alla registrazione elevando un verbale di addebito di importo eguale all'ammontare della tassa dovuta, utilizzando a tal fine una apposita modulistica e concedendo un termine per l'effettuazione
1. La cassetta registrata, numerata e vidimata con le firme degli operanti, dell'indagato o della persona ad altro titolo ascoltata, subito dopo la firma del verbale deve, previo accertamento della avvenuta registrazione, essere chiusa in custodia rigida di cartone o plastica rigida in condizione da garantire la stessa da qualunque forma di deterioramento, e dopo essere stata accuratamente avvolta con carta idonea al confezionamento di pacchi, dovrà essere chiusa con doppia legatura in spago e suggellata attraverso l'apposizione di sigillo con piombino e sigillo con ceralacca timbrata e apposizione delle firme, estese e leggibili, degli operanti e dell'indagato o della persona informata.
1. La cassetta sonora registrata, imballata con le modalità di cui all'articolo 6, deve essere nuovamente avvolta in carta idonea all'imballaggio unitamente ad una busta sigillata con timbro dell'ufficio e firme dei verbalizzanti e della persona sottoposta ad interrogatorio contenente una copia del verbale. Il pacco in tal modo ottenuto deve essere fornito di un numero progressivo del quale deve essere rilasciata ricevuta all'indagato o alla persona ad altro titolo ascoltata, e deve quindi, senza indugio, entro le ventiquattro ore successive, essere recapitato senza altra indicazione esterna diversa dal numero di riferimento e dalla indicazione dell'autorità depositante presso la procura della Repubblica competente per territorio in relazione al luogo di assunzione dell'interrogatorio o della sommaria raccolta di
1. L'ufficiale o agente di polizia giudiziaria che, all'atto della raccolta di informazioni o all'atto dell'effettuazione dell'interrogatorio, trascuri o ometta la scrupolosa osservanza di alcuna delle norme della presente legge è punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 2.500.
2. L'ufficiale o agente di polizia giudiziaria che manometta, alteri, apra, distrugga, renda inutilizzabile, inudibile, incomprensibile la registrazione di atto istruttorio al quale ha preso parte è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e non inferiore nel minimo ad un anno e con la multa fino a euro 5.000.
3. L'ufficiale o agente di polizia giudiziaria che trascuri o ometta di trasmettere, senza comunque disperderlo, il plico all'autorità indicata per la custodia è punito con la pena dell'ammenda da euro 500 a euro 2.500.